Art. 2224.
Esecuzione dell'opera
Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente puo' fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente puo' recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Libro V — Del lavoro