Art. 2248.
Comunione a scopo di godimento
La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o piu' cose e' regolata dalle norme del titolo VII del libro III.
Libro V — Del lavoro
Art. 2248.
Comunione a scopo di godimento
La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o piu' cose e' regolata dalle norme del titolo VII del libro III.
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