Art. 2253.

Art. 2253.

Conferimenti

Il socio e' obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.

Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto e' necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Libro V — Del lavoro