Art. 2303.

Art. 2303.

Limiti alla distribuzione degli utili

Non puo' farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non puo' farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Libro V — Del lavoro