Art. 2403-bis.

Art. 2403-bis.

Poteri del collegio sindacale

((I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilita' ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2396-septies.

L'organo amministrativo puo' rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.))

Libro V — Del lavoro