Art. 488.

Art. 488.

Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorita' giudiziaria

Il chiamato all'eredita',che non e' nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell'art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, e' considerato erede puro e semplice.

L'autorita' giudiziaria puo' accordare una dilazione.

Libro II — Delle successioni