Art. 659.
Legato a favore del creditore
Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.
Libro II — Delle successioni
Art. 659.
Legato a favore del creditore
Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.
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