Art. 729.

Art. 729.

Assegnazione o attribuzione delle porzioni

L'assegnazione delle porzioni eguali e' fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si puo' procedere per estrazione a sorte.

Libro II — Delle successioni