Art. 768.

Art. 768.

Alienazione della porzione ereditaria

Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non e' piu' ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l'alienazione e' seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata.

Il coerede non perde il diritto di proporre l'impugnazione, se la vendita e' limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.

Potrebbero interessarti anche

Libro II — Delle successioni