Art. 2657.

Art. 2657.

Titolo per la trascrizione

La trascrizione non si puo' eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.

Libro VI — Della tutela dei diritti