Art. 2669.

Art. 2669.

Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro

La trascrizione puo' essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un'autorita' giudiziaria dello Stato.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1985, N. 52)).

Libro VI — Della tutela dei diritti