Art. 2748.

Art. 2748.

Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche

Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non puo' esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.

I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.

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