Art. 2753.

Art. 2753.

Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

((Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutiti o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti)).

Libro VI — Della tutela dei diritti