Art. 2775.

Art. 2775.

Contributi per opere di bonifica e di miglioramento

I crediti per i contributi indicati dall'art. 864 sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento.

La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento e' subordinata all'osservanza delle leggi speciali.

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