Art. 2790.
Conservazione della cosa e spese relative
Il creditore e' tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa.
Colui che ha costituito il pegno e' tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.
Libro VI — Della tutela dei diritti