Art. 2828.
Immobili su cui puo' iscriversi l'ipoteca giudiziale
L'ipoteca giudiziale si puo' iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.
Libro VI — Della tutela dei diritti