Art. 2836.

Art. 2836.

Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza

Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBARIO 1985, N. 52)).

Libro VI — Della tutela dei diritti