Art. 2838.

Art. 2838.

Somma per cui l'iscrizione e' eseguita

Se la somma di danaro non e' altrimenti determinata negli atti in base ai quali e' eseguita l'iscrizione o in atto successivo, essa e' determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione.

Qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.

Libro VI — Della tutela dei diritti