Art. 2853.

Art. 2853.

Richieste contemporanee d'iscrizione

Il numero d'ordine delle iscrizioni determina il loro grado. Nondimeno, se piu' persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di cio' si fa menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti.

Libro VI — Della tutela dei diritti