Art. 2940.
Pagamento del debito prescritto
Non e' ammessa la ripetizione di cio' che e' stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.
Libro VI — Della tutela dei diritti
Art. 2940.
Pagamento del debito prescritto
Non e' ammessa la ripetizione di cio' che e' stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.
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