Art. 1097.

Art. 1097.

Diritto agli avanzi d'acqua

Quando l'acqua e' concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di cio' che ne sopravanza, tale uso non puo' variarsi a danno del fondo a cui la restituzione e' dovuta.

Libro III — Della proprietà