Art. 816.

Art. 816.

Universalita' di mobili

E' considerata universalita' di mobili la pluralita' di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.

Le singole cose componenti l'universalita' possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

Libro III — Della proprietà