Art. 862.

Art. 862.

Consorzi di bonifica

All'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica puo' provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati.

A tali consorzi possono essere anche affidati l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle altre opere d'interesse comune a piu' fondi o d'interesse particolare a uno di essi.

I consorzi sono costituiti per decreto reale e, in mancanza dell'iniziativa privata, possono essere formati anche d'ufficio.

Essi sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attivita' secondo le norme dettate dalla legge speciale.

Libro III — Della proprietà