Art. 897.

Art. 897.

Comunione di fossi

Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.

Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte e' il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni.

Se uno o piu' di tali segni sono da una parte e uno o piu' dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

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