Art. 912.

Art. 912.

Conciliazione di opposti interessi

Se sorge controversia tra i proprietari a cui un'acqua non pubblica puo' essere utile, l'autorita' giudiziaria deve valutare l'interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura o all'industria dall'uso a cui l'acqua e' destinata o si vuol destinare.

L'autorita' giudiziaria puo' assegnare un'indennita' ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto.

In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche.

Libro III — Della proprietà