Art. 923.
Cose suscettibili di occupazione
Le cose mobili che non sono proprieta' di alcuno si acquistano con l'occupazione.
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.
Libro III — Della proprietà
Art. 923.
Cose suscettibili di occupazione
Le cose mobili che non sono proprieta' di alcuno si acquistano con l'occupazione.
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.
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