Art. 945.
Isole e unioni di terra
Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37)).
Libro III — Della proprietà