Art. 960.

Art. 960.

Obblighi dell'enfiteuta

L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo puo' consistere in una somma di danaro ovvero in una quantita' fissa di prodotti naturali.

L'enfiteuta non puo' pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilita' del fondo o perdita di frutti.

Libro III — Della proprietà