Art. 980.
Cessione dell'usufrutto
L'usufruttuario puo' cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se cio' non e' vietato dal titolo costitutivo.
La cessione dev'essere notificata al proprietario; finche' non sia stata notificata, l'usufruttuario e' solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.
Potrebbero interessarti anche
Libro III — Della proprietà