Art. 326.

Art. 326.

(Circostanze aggravanti e circostanza attenuante)

1. Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 322, 323 e 325 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita', le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla meta'.

2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: a)se il colpevole ha commesso piu' fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati; b)se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.

3. Nel caso in cui i fatti indicati nel comma 1 hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuita', le pene sono ridotte fino al terzo.