Art. 336.
(Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale)
1. Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1. 032.
2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.