Art. 9.
(Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale)
1. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente.
2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, (nei procedimenti disciplinati) dal presente codice, il patrocinio del difensore e' obbligatorio.