Art. 111.

Art. 111.

(Mancata approvazione del concordato)

1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce (…) al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 1 (, salvo che il debitore, nei sette giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 110, comma 2, richieda l'omologazione o presti il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2).