Art. 60.
(Accordi di ristrutturazione agevolati)
1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, e' ridotta della meta' quando il debitore: a)non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi; b)non abbia richiesto e rinunci a richiedere (le misure protettive di cui all'articolo 54).