Art. 73.

Art. 73.

(Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione)

(

1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270.

)

2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta (…) dal pubblico ministero.

3. (Nell'ipotesi di cui al comma 1), il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.