Art. 135.

Art. 135.

(Sostituzione del curatore)

(

1. Al fine di evitare conflitti di interessi, il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta e verificata l'assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti, provvede alla nomina del nuovo curatore.

)

2. (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83).