Art. 148.

Art. 148.

(Corrispondenza diretta al debitore)

1. Il debitore persona fisica, e' tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.

2. La corrispondenza diretta al debitore che non e' una persona fisica e' consegnata al curatore.