Art. 160.

Art. 160.

Creditore di piu' coobbligati solidali

1. Il creditore di piu' coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.

2. Il regresso tra i coobbligati puo' essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.