Art. 167.

Art. 167.

(Patrimoni destinati ad uno specifico affare)

1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della societa'. Il presupposto soggettivo dell'azione e' costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della societa'.