Art. 194.
(Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione)
1. Devono essere consegnati al curatore: a)il denaro contante; b)le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti; c)le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.
2. Il denaro e' dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi.
3. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, puo', a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.