Art. 197.

Art. 197.

(Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore)

1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 196, comma 2.

2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della (sentenza di apertura della liquidazione giudiziale) ai competenti uffici, perche' sia trascritto nei pubblici registri.