Art. 218.
(Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi)
1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.