Art. 221.

Art. 221.

(Ordine di distribuzione delle somme)

1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: a)per il pagamento dei crediti prededucibili; b)per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; c)per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siamo rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo; d)per il pagamento dei crediti postergati.