Art. 259.

Art. 259.

(Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell'ente.