Art. 271.

Art. 271.

(Concorso di procedure)

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1. Se la domanda di liquidazione controllata e' proposta dai creditori il debitore, entro la prima udienza, puo' presentare domanda di accesso a una procedura di cui al titolo IV, capo II, con la documentazione prevista dagli articoli 67, comma 2, o 76, comma 2, o chiedere un termine per presentarla. In caso di richiesta del termine il giudice lo assegna in misura non superiore a sessanta giorni, prorogabile, su istanza del debitore e in presenza di giustificati motivi, fino a ulteriori sessanta giorni.

2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non puo' essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e il giudice, su domanda del debitore, puo' concedere le misure previste dall'articolo 70, comma 4, o dall'articolo 78, comma 2, lettera d). Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia presentato la domanda, oppure in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al titolo IV, capo II, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2.

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