Art. 274.

Art. 274.

(Azioni del liquidatore)

1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando e' utile per il miglior soddisfacimento dei creditori (e, su proposta del liquidatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera e' stata richiesta dal medesimo liquidatore).