Art. 277.
(Creditori posteriori)
1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicita' di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136).