Art. 279.
(Condizioni temporali di accesso)
1. Salvo il disposto (degli articoli 280 e 282, comma 2), il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83.