Art. 25-quinquies.

Art. 25-quinquies.

(Limiti di accesso alla composizione negoziata)

1. (L'istanza di cui all'articolo 17 non puo' essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso ai sensi dell'articolo 54, comma 3). L'istanza non puo' essere altresi' presentata nel caso in cui l'imprenditore, nei quattro mesi precedenti l'istanza medesima, abbia rinunciato alle domande indicate nel primo periodo.