Art. 293.

Art. 293.

(Disciplina applicabile e presupposti)

1. La liquidazione coatta amministrativa e' il procedimento concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge.

2. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa puo' essere disposta e l'autorita' competente a disporla.